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DECRETO DEL "FARE" - Pubblicata la legge di conversione in vigore dal 21 agosto 2013

21 agosto 2013

In data 20 agosto 2013 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194, il testo del D.L. 21.6.2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cosiddetto "decreto del fare") convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

L'entrata in vigore è stata stabilita per il giorno successivo a quello di pubblicazione e cioè da oggi 21 agosto 2013.

Interessano la farmacia i seguenti provvedimenti:

  1. Art. 17 - Viene istituito il "dossier farmaceutico" all'interno del fascicolo sanitario elettronico (FSE) che dovrà essere aggiornato dalle farmacie. La nuova norma recita testualmente: "Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione".

    Si tratta di una norma che conferma il ruolo essenziale della farmacia all'interno del Servizio sanitario nazionale e che deve essere accolta con favore in quanto costituisce la conferma del ruolo insostituibile della farmacia in aggiunta ai servizi in fase di attuazione.

    2) Art. 42 - Abolizione delle certificazioni inutili:

    Sono state abrogate tutte le norme che imponevano la presentazione del certificato di sana e robusta costituzione per i titolari ed i collaboratori, come pure quella che imponeva (per quanto le regioni non la prevedessero più nei bandi) la presentazione del certificato medico per la partecipazione ai concorsi. Le norme abrogate erano contenute nel Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 1706/38 e nel regolamento di attuazione della legge 475/68, DPR 1275/71.

    3) Art. 44 - Foglietti illustrativi dei medicinali:

    E' stata prevista la possibilità della vendita dei medicinali, i cui foglietti illustrativi sono stati modificati, a condizione che venga consegnato al cliente un foglietto aggiornato. La norma recita infatti: "Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato". Con questa disposizione non sarà più necessario il reso delle confezioni dei medicinali per i quali è stata disposta la sola modifica del foglietto illustrativo. Appare evidente che l'AIFA dovrà emanare disposizioni operative alle quali attenersi per la stampa e la consegna dei foglietti illustrativi modificati.

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