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CONCORSO STRAORDINARIO - LA REGIONE MARCHE NON VUOLE IL PROFESSORE

19 gennaio 2013

Il bando della regione Marche, recentemente pubblicato, contiene una curiosa anomalia rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 11 della legge, comunemente conosciuta come "cresci Italia", che dispone l'applicazione delle norme concorsuali vigenti in tutte le parti non disciplinate dall'art. 11 stesso.

La disciplina concorsuale prevede infatti all'art. 3 (scarica il testo) la composizione della commissione esaminatrice ed a tale testo si sono già attenute le regioni che hanno nominato la commissione come il Lazio.

La regione Marche invece aveva previsto una diversa composizione della commissione introducendo nell'art. 22 della legge regionale 27.11.2012, n. 37 (assestamento del bilancio 2012) una composizione diversa con la sostituzione del professore universitario con un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di salute e politiche sociali (scarica il testo dell'art. 22) introducendo anche altre interessanti disposizioni delle quali daremo notizia in un comunicato a parte.

Il bando concorsuale infatti all'art. 7, nel disciplinare le modalità di nomina della commissione, rinvia sia al DPCM 298/94 (normativa nazionale) che all'art. 22 della legge regionale.

La contraddizione è evidente in quanto la regione non può certo modificare un decreto presidenziale.

Ce n'è abbastanza per l'impugnazione sia del bando che della legge regionale per conflitto di attribuzione.

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