Come si ricorderà, con l'entrata in vigore della legge 15 marzo 2010, n. 38, alcune forme farmaceutiche contenenti principi attivi ad attività analgesica appartenenti all'allegato III-bis del D.P.R. 309/90, erano stati fatti "transitare" dalla sez. A alla sez. D della tab. II stupefacenti. Tali medicinali hanno così potuto essere prescritti, anziché con le sole ricette a ricalco o del SSN, anche mediante il ricettario personale del medico (cosiddetta "ricetta bianca", ', ', ', '), ovviamente con modalità non rimborsabile dal SSN e quindi a carico del paziente.
Al fine di monitorare l'entità del ricorso all'uso della "ricetta bianca", nel timore che la procedura potesse prestarsi ad abusi, il Ministero della salute, nell'emanare il D.M. 31 marzo 2010 che sostituiva la sez. D della tabella II, aveva disposto l'obbligo per i farmacisti di trasmettere entro la fine di ciascun mese, all'Ordine dei farmacisti, una comunicazione contenente i dati relativi alla quaità ed alla quantità dei medicinali prescritti con "ricetta bianca" nel mese precedente.
Ora, il Ministero, preso atto che il fenomeno della prescrizione dei medicinali "transitati", prescritti su "ricetta bianca", non presenta elementi che facciano supporre situazioni di abuso, ha disposto, con D.M. 16 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, la sostituzione dell'art. 2 del D.M. 31 marzo 2010 che non prevede più, per le farmacie, l'adempimento della trasmissione mensile dei dati.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 22 dicembre 2012 e, quindi, le quantità di medicinali "transistati" dispensati con "ricetta bianca" non dovranno più essere comunicate all'Ordine.