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Successione e donazione della farmacia
La disciplina della successione della farmacia, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Bersani si trova spaccata in due parti: la disciplina ante riforma applicabile per le successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della Legge (4 agosto 2006) e quella post riforma.
Appare fuori di dubbio che la disciplina portata dal Decreto, si applica per le successioni apertesi dopo l'approvazione e che per quelle precedenti continui ad applicarsi il disposto ex art. 7 della Legge 362. Difatti l'articolo 11 delle preleggi stabilisce che la "legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Anzi potremmo osare affermare che trattasi di un caso di "ultrattività" della legge, visto che le disposizioni precedenti riguardano fatti che si stanno svolgendo nel vigore di una nuova normativa continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.
La durata della gestione temporanea garantita agli aventi causa del titolare defunto è quindi di due anni (tre per le successioni apertesi ante riforma), ma sempre per le successioni apertesi ante riforma codesto termine è differito, per il coniuge e l'erede in linea retta, fino al compimento del trentesimo anno di età ovvero, se successivo, fino al termine di dieci anni dall'apertura della successione, a patto però in tale ipotesi essi si iscrivano (se non già iscritti) entro un anno ad una facoltà di Farmacia...