Utifar
Negotium mixtum cum donatione
In questo breve saggio trattiamo quei casi che danno origine a donazioni così dette indirette di farmacia
La donazione è definita dal nostro legislatore come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Gli elementi costitutivi sono dunque lo spirito di liberalità nonché l'incontro di volontà di due parti: occorre infatti, non soltanto la volontà del donante di arricchire l'altra parte senza alcun corrispettivo, ma perché questo risultato si produca è necessaria l'accettazione dell'altra parte...